Art. 3.

      1. Il fondo speciale di cui all'articolo 2 è gestito da un Comitato nazionale, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed incaricato della ripartizione territoriale delle risorse in base ai progetti di intervento presentati. Del Comitato fanno parte un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali, un rappresentante della regione Umbria, un rappresentante della regione Marche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, per quanto concerne la promozione turistica, e un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene agli interventi sulla rete stradale esistente.